Le nostre Pillole/Faq

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A Colf e Badanti spetta il Bonus Fiscale di 80 euro?

Il bonus fiscale di 80 euro spetta anche ai “lavoratori senza sostituto d’imposta” (e anche a chi ha lavorato nella prima parte dell’anno, il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio). In questi casi, dovrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018 (cioè a maggio 2017, chi ha lavorato per tutto il 2014, potrà richiedere il bonus “cumulativo” di circa 960 euro) il contribuente potrà anche decidere se utilizzarlo in compensazione delle imposte da pagare o chiederne il rimborso.

 

Quanto costano gli straordinari?

l lavoratore chiamato a prestare servizio oltre l’orario stabilito, ha diritto al pagamento delle ore straordinarie prestate con le seguenti maggiorazioni:

Del 25%, se prestato dalle 6:00 alle 22:00;

Del 50%, se prestato dalle 22:00 alle 6:00;

Del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nel C.C.N.L

Come devo calcolare il pagamento della malattia?

  • Il lavoratore assunto da 0 a 6 mesi ha diritto a 8 giorni di malattia retribuita, i primi 3 giorni al 50% e dal 4° all’ottavo al 100%

  • il lavoratore assunto da altre 6 mesi a 2 anni ha diritto a 10 giorni di malattia retribuita, i primi 3 giorni al 50%  e dal 4° al decimo al 100%

  • il lavoratore assunto oltre 2 anni a 15 giorni di malattia retribuita, i primi 3 giorni al 50% e dal 4° al quindicesimo al 100% i giorni di malattia da conteggiare si rinnoveranno su base solare esempio se ho assunto un lavoratore in ottobre 2017 la malattia potrà essere conteggiata nuovamente con i parametri sopra descritti  a decorrere da novembre 2018.

Cosa fare se la badante rifiuta la lettera di licenziamento?!

Con una sentenza del 25 marzo 2013, n. 7390, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul rifiuto di un dipendente di ricevere la lettera di licenziamento. Il caso era quello di un lavoratore di lingua straniera, licenziato in tronco per assenza ingiustificata. Il datore di lavoro aveva provato tempestivamente a consegnare la lettera di licenziamento al lavoratore; ma quest’ultimo, dopo averne appreso il contenuto (tradotto da un connazionale), si era rifiutato di ricevere la lettera.

La Corte di Cassazione ha confermato il principio, già precedentemente affermato, secondo cui il rifiuto da parte del lavoratore di ricevere la lettera di licenziamento, che può essere dimostrato dal datore di lavoro anche attraverso la prova testimoniale, non impedisce il perfezionarsi della relativa comunicazione e non determina quindi l’inefficacia del licenziamento, se avvenuto sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro (ben diverso è il caso in cui il datore di lavoro pretenda di consegnare la lettera di licenziamento al lavoratore sulla pubblica strada, al bar o al supermercato!).

La Corte di Cassazione ha osservato, in particolare, che secondo un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, desumibile dalle norme sulla mora credendi nonché dall’art. 1335 del codice civile e dall’art. 183 del codice di procedura civile, il rifiuto di una prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato, inficiandone l’adempimento; e ha osservato altresì che, nell’ambito del rapporto di lavoro, tale principio si coniuga con l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro e durante l’orario di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale il lavoratore è sottoposto. A tale proposito il consiglio di NON FIRMARE LA LETTERA DI LICENZIAMENTO PER RICEVUTA o PRESA VISIONE sia assolutamente scorretto e contrario alla normativa vigente.

INVIARE IL LICENZIAMENTO PER RACCOMANDATA AR CHE COSTITUISCE DOCUMENTO E PROCEDERE CON IL LICENZIAMENTO

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