Nuovo Coronavirus: domande frequenti sulle misure per le persone con disabilità
IMPORTANTE: Questa pagina verrà di volta in volta aggiornata in base ai nuovi provvedimenti emanati. Le domande e le risposte sono aggiornate al DPCM del 10 aprile 2020, e alle ultime Ordinanze del Ministero della Salute, del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell’Interno.
Si consiglia di leggere integralmente il contenuto di ogni sezione senza limitarsi alla singola domanda/risposta.
INFORMAZIONI
Dove posso trovare le informazioni sui provvedimenti del Governo in merito al contrasto del nuovo Coronavirus e relative alle persone con disabilità?
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Salute pubblicano tutti gli aggiornamenti relativi al nuovo Coronavirus su questo sito.
Aggiornamenti specifici relativi alle norme che riguardano le persone con disabilità sono pubblicati sul sito dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dove vengono pubblicati anche i vademecum del Ministero della Salute in forma accessibile.
I bollettini del Dipartimento di Protezione Civile sono disponibili, anche in versione LIS (Lingua dei Segni Italiana) sul canale YouTube del Dipartimento. Gli estratti dei bollettini sono disponibili, in forma scritta, sul sito del Dipartimento.
Sono un familiare di una persona con disabilità intellettiva e/o relazionale e/o con disturbi del neurosviluppo. Ci sono dei consigli specifici per questo momento di emergenza?
L’Unità di crisi Covid-19 di Anffas Nazionale (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale) ha realizzato una guida (Prima parte, Seconda parte) con informazioni e consigli per le famiglie e i caregivers delle persone con disabilità intellettiva (D.I.) e disturbi del neurosviluppo (ASD) su come gestire il periodo di emergenza.
Le persone sorde o con ipoacusia, a chi devono rivolgersi per informazioni sul nuovo Coronavirus?
Le persone sorde o con ipoacusia per avere informazioni possono utilizzare l’indirizzo email a loro dedicato 1500coronavirus@sanita.it
Quando verranno distribuite mascherine alle persone con disabilità e a chi si occupa della loro assistenza?
La Protezione Civile riconosce la condizione di particolare fragilità delle persone con disabilità e di chi le assiste. Tuttavia, considerata la difficoltà nel reperimento delle mascherine, queste verranno prima distribuite negli ospedali e al personale sanitario. Subito dopo, potranno essere distribuite anche alle altre categorie di persone più a rischio. Su questa pagina è consultabile il sistema “Analisi Distribuzione Aiuti” (ADA), aggiornato in tempo reale e dedicato a dispositivi ed apparecchiature per il contrasto al Coronavirus, distribuiti ogni giorno dalla Protezione Civile alle Regioni e alle Province autonome per fronteggiare l’emergenza.
Sono una persona con disabilità, in quali casi ho diritto ad essere sottoposto a tampone per verificare eventuale contagio da Covid-19?
Secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità non è raccomandata l’esecuzione del tampone sulle persone che non presentano sintomi. La valutazione viene effettuata caso per caso dalle Autorità Sanitarie.
SPOSTAMENTI
Mio figlio\a necessita di poter uscire saltuariamente di casa poiché, per la sua disabilità cognitiva, intellettiva o relazionale (ad esempio: autismo) la permanenza prolungata potrebbe peggiorarne la condizione di salute. Sono consentiti in questo caso gli spostamenti?
Si può uscire restando nei dintorni di casa, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus (sono vietate le attività sportive e gli assembramenti). E’ permesso camminare in prossimità della propria abitazione e fare attività motoria, ma non sportiva. L’esigenza deve essere autocertificata, indicando la ragione di “necessità”. Inoltre è consigliabile, anche se non obbligatorio, munirsi di altra documentazione che ne attesti la condizione di disabilità o le specifiche necessità (ad esempio: certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito).
In questo caso è consentito l’accompagnamento della persona (a prescindere dalla sua età) perché rientra nelle motivazioni di necessità o di salute. La raccomandazione è comunque quella di rimanere a casa per evitare di contagiare sé stessi e gli altri.
E’ vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Mi devo spostare per assistere una persona con disabilità (o non autosufficiente) a casa sua, posso muovermi senza incorrere in sanzioni?
Sì, se lo spostamento è determinato da situazioni di necessità e non è possibile fare diversamente. L’esigenza deve essere comunque autocertificata e in tal caso si può indicare tra le ragioni dello spostamento “assistenza a persone con disabilità”.
Resta comunque strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.
Nel caso si tratti di spostamenti da Comune a Comune, questi sono autorizzati solo se motivati da assoluta urgenza e se non è possibile avvalersi di soluzioni alternative (ad esempio, servizi di consegne a domicilio, servizi di volontariato o chiedere aiuto a familiari e conoscenti più vicini – a questo proposito, consultare la sezione “Servizi Garantiti” in fondo alla pagina).
Posso uscire per assistere nelle faccende o per accompagnare una persona con disabilità (o non autosufficiente)?
Sì. Puoi uscire per assistere una persona con disabilità (o non autosufficiente) nelle faccende urgenti come fare la spesa o acquistare beni di prima necessità (medicine, presidi medici etc). Lo spostamento deve essere determinato da una situazione di necessità che deve comunque essere autocertificata e in tal caso si può indicare tra le ragioni dello spostamento “assistenza a persone con disabilità”. Rimane strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.
Nel caso si tratti di spostamenti da Comune a Comune, questi sono autorizzati solo se motivati da assoluta urgenza e se non è possibile avvalersi di soluzioni alternative (ad esempio, servizi di consegne a domicilio, servizi di volontariato o chiedere aiuto a familiari e conoscenti più vicini – a questo proposito, consultare la sezione “Servizi Garantiti” in fondo alla pagina).
Gli spostamenti da Comune a Comune sono autorizzati?
Sono consentiti solo gli spostamenti da Comune a Comune per ragioni di assoluta urgenza. Anche in questi casi c’è bisogno dell’autocertificazione.
La circolare del Ministero dell’Interno stabilisce che “rimangono consentiti i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.”
E’ vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Assisto per lavoro una persona con disabilità (o non autosufficiente), posso muovermi senza incorrere in sanzioni?
Sì, se lo spostamento è determinato da comprovate esigenze lavorative che devono essere comunque autocertificate (in questo caso sono autorizzati anche gli spostamenti da Comune a Comune). Chi assiste, può in questi casi spostarsi nei pressi dell’abitazione dell’assistito per esigenze di accompagnamento della persona con disabilità.
Tuttavia è strettamente necessario attenersi alle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili. Si consiglia di portare con sé, oltre all’autocertificazione, anche una copia del contratto di lavoro.
Per la mia condizione di salute (fisica o psichica) o disabilità (cognitiva, intellettiva, relazionale) necessito di svolgere saltuariamente attività all’aria aperta (passeggiate), posso uscire di casa?
Puoi uscire restando nei dintorni di casa, rispettando le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus. E’ vietata ogni attività ludica o ricreativa all’aperto, è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione. L’esigenza deve essere autocertificata, indicando la ragione di “necessità”. Inoltre è consigliabile, anche se non obbligatorio, munirsi di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito).
In questo caso è consentito l’accompagnamento della persona con disabilità o anziana perché rientra nelle motivazioni di necessità o di salute.
La raccomandazione è comunque quella di rimanere a casa per evitare di contagiare sé stessi e gli altri.
E’ vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Posso accompagnare un mio familiare che, per la sua condizione di salute (fisica o psichica) o disabilità (cognitiva, intellettiva, relazionale) necessita di svolgere saltuariamente attività all’aria aperta (passeggiate)?
Sono ammesse le esigenze di accompagnamento di persone con disabilità o anziane perché rientrano nelle motivazioni di necessità o di salute. E’ permesso camminare in prossimità della propria abitazione e fare attività motoria, ma non sportiva. La raccomandazione è comunque quella di rimanere a casa per evitare di contagiare sé stessi e gli altri. Anche in questo caso l’esigenza deve essere autocertificata,indicando quale sia la ragione di “necessità” e in tal caso si può indicare tra le ragioni dello spostamento l’ “assistenza a persone con disabilità”. Inoltre è consigliabile, anche se non obbligatorio, munirsi di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione fisica o di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l’assistito).
E’ vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Sono separato/divorziato, posso andare a trovare mio figlio con disabilità?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario (anche per condurli presso di sé) sono consentiti, in ogni caso, secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio (come emesso con sentenza del Tribunale di Milano Decreto 11 marzo 2020 N.R.G. 30544/2019). Il genitore deve munirsi di autocertificazione, dove verrà motivata la ragione dello spostamento, sia quando è con il figlio che quando rientra presso il suo domicilio.
E’ vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Ulteriori informazioni relative al Decreto #IoRestoaCasa sono disponibili a questo link.
CENTRI PER DISABILI
Rimangono aperti i centri diurni per disabili?
No. Per contrastare e contenere il diffondersi del virus e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale in questo tipo di strutture, saranno chiusi – fino al 3 aprile – i Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario, a prescindere da come siano denominati dalle normative regionali.
Sono esclusi, su decisione delle ASL e d’accordo con i gestori, i Centri in cui vengono effettuate prestazioni sanitarie indifferibili a condizione che si possa garantire il rispetto delle previste misure di contenimento del virus.
In caso di chiusura dei centri diurni per disabili, sono garantite le prestazioni sanitarie fondamentali?
Sì. Le regioni e le province autonome hanno facoltà di istituire unità speciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a domicilio.
Inoltre, su decisione delle ASL e d’accordo con i gestori, i Centri in cui vengono effettuate prestazioni sanitarie indifferibili rimangono attivi a condizione che si possa garantire il rispetto delle previste misure di contenimento del virus.
Come posso verificare se nella mia Regione è attiva l’unità speciale per l’assistenza sanitaria a domicilio per le persone che frequentano i centri diurni per disabili?
Puoi verificarne l’attivazione contattando la tua Regione tramite i numeri verdi regionali dedicati.
L’assenza dalle attività del Centro durante l’emergenza ne comporta l’esclusione?
No. Se durante lo stato di emergenza ci si assenta dalle attività dei strutture sottoposte a chiusura o di quelle ancora aperte non si perderà il diritto a frequentare il Centro.
Sono un lavoratore dipendente, posso assentarmi dal luogo di lavoro per assistere mio figlia/figlio con disabilità rimasto a casa dopo la chiusura dei centri diurni per disabili?
Sì. Fino al 30 aprile, si può comunicare preventivamente al datore di lavoro la necessità di assentarsi e motivarla con l’esigenza di assistere il convivente con disabilità. L’assenza viene in questo caso considerata causa di forza maggiore e il lavoratore è tutelato dalla possibile minaccia di licenziamento.
Sono un lavoratore dipendente, posso chiedere lo smart working (o lavoro agile) per stare vicino ad un mio parente rimasto a casa dopo la chiusura dei centri diurni per disabili?
Sì. E’ un tuo diritto utilizzare in questo caso lo smart working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.
Posso chiedere dei permessi per stare a casa con mio figlio dopo la chiusura dei Centri semi-residenziali per disabili (cosiddetto Congedo COVID-19)?
Sì. Fino al 3 aprile sono previsti congedi per i genitori di figli ospitati nei Centri semi-residenziali sottoposti a chiusura a prescindere dall’età. Possono usufruirne:
– I genitori di figli lavoratori dipendenti del settore privato. Questi hanno diritto a fruire di 15 giorni di congedo (continui o frazionati) per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
I genitori che hanno già fatto richiesta e alla data del 5 marzo 2020 hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale (art 33, D.Lgs n.151/2001) non devono presentare domanda. I periodi precedenti sono infatti convertiti nel Congedo COVID-19 e si ha diritto alla relativa indennità.
I genitori che intendono usufruire invece del nuovo Congedo COVID-19 possono invece presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’INPS utilizzando la procedura di domanda già esistente.
I genitori che hanno esaurito la fruzione massima dei periodi di congedo parentale ordinario possono usufruire del Congedo COVID-19 presentando apposita domanda (eventualmente con data retroattiva fino al massimo al 5 marzo 2020) sul sito dell’INPS non appena sarà attiva la pagina per la richiesta.
– I genitori lavoratori dipendenti Pubblici. In questo caso le modalità di fruizione del Congedo COVID-19 e le relative indennità sono a cura dell’amministrazione pubblica per cui si lavora. Questi lavoratori non devono presentare domande all’INPS, ma alla propria amministrazione secondo le indicazioni fornite dalla stessa.
– I genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Questi hanno diritto a giorni di congedo, per ognuno dei quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità.
La domanda potrà essere presentata sul sito dell’INPS (eventualmente con data retroattiva fino al massimo al 5 marzo 2020) non appena sarà attiva la pagina per la richiesta. Nel frattempo sarà comunque possibile fruire dei Congedi COVID-19 per i quali si potrà fare domanda successivamente. Non potranno essere convertiti in Congedi COVID-19 i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti anche se fruiti durante il periodo di sospensione straordinaria dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole.
– I genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Per il congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 percento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La domanda potrà essere presentata sul sito dell’INPS (eventualmente con data retroattiva fino al massimo al 5 marzo 2020) non appena sarà attiva la pagina per la richiesta. Nel frattempo sarà comunque possibile fruire dei Congedi COVID-19 per i quali si potrà fare domanda successivamente. Non potranno essere convertiti in Congedi COVID-19 i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti anche se fruiti durante il periodo di sospensione straordinaria dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole.
Sono previsti bonus per le spese eccezionali di baby sitter dovute alla chiusura dei Centri?
Sì. E’ previsto un bonus ai nuclei familiari per fare fronte alle spese per baby sitter dovute alla chiusura dei Centri semi-residenziali per disabili. Il bonus è valido le famiglie con figli ospitati nei Centri semi-residenziali sottoposti a chiusura a prescindere dall’età. Possono usufruirne,:
– Lavoratori dipendenti del settore privato
– Lavoratori iscritti alla Gestione separata
– Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
– Lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali)
Per queste categorie spetta un bonus fino ad un massimo di 600 euro a famiglia che viene erogato tramite il Libretto Famiglia.
– Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari; personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19;
Per queste categorie il bonus è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo 2020 per i periodi di sospensione delle attività dei Centri. L’importo complessivo può, in questo caso, arrivare ad un massimo di 1000 euro per nucleo familiare.
Per tutte le categorie di lavoratori, il bonus potrà a breve essere richiesto sul sito web di INPS, o utilizzando la modulistica ufficiale a breve disponibile, o contattando il Contact Center Integrato di INPS (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o numero 06.164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante), oppure gratuitamente tramite i patronati.
Non è possibile richiedere il bonus se:
– l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito
– se è già stato richiesto il Congedo COVID-19
Il bonus può essere chiesto anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (legge n.104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave.
LAVORO
Sono estesi i giorni di permesso della legge n.104/1992?
Sì. Eccezionalmente per i mesi di marzo e di aprile 2020 i permessi lavorativi previsti dall’articolo 33, comma 3, della citata legge sono estesi. Come chiarisce la circolare INPS n. 45 del 25 marzo 2020 i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (3 giorni a marzo + 3 giorni ad aprile, + 12 giorni tra marzo e aprile). Tali giorni sono anche frazionabili in ore, con le stesse modalità di calcolo di prima, e possono essere fruiti anche consecutivamente nello stesso mese.
Restano ferme le modalità precedenti di fruizione e di cumulo di tali permessi. Pertanto, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile).
Per chi aveva un part-time verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, la circolare INPS indica le modalità di calcolo per riproporzionare gli ulteriori 12 giorni. Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part-time orizzontale.
In sintesi, possono usufruire dei permessi aggiuntivi:
– Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
– Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie
invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno;
– Lavoratori con disabilità grave.
Le richieste dei permessi possono essere inoltrate utilizzando le modalità già esistenti
I lavoratori che al momento hanno già l’autorizzazione ai permessi per i mesi di marzo o aprile 2020 non devono presentare una nuova domanda, ma possono fruire già delle giornate aggiuntive. I datori di lavoro, in questo caso, devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato) devono presentare una nuova domanda, utilizzando le modalità già esistenti, soltanto nel caso in cui non sia già stata presentata una domanda per i mesi di marzo e aprile 2020. I datori di lavoro dovranno considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi.
Per i dipendenti pubblici le modalità di fruizione dei permessi aggiuntivi sono a cura dell’amministrazione pubblica per cui lavorano. La domanda non va presentata all’INPS ma alla propria amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite da questa. Ulteriori informazioni relative ai dipendenti pubblici e a questo tipo di permessi sono disponibili a questo link: http://www.funzionepubblica.gov.it/lavoro-agile-e-covid-19/faq
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.
I giorni di permesso per la legge 104/1992 sono estesi anche per i lavoratori con disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992)?
Sì. I giorni di permesso sono estesi ad un totale di 18 per i mesi di marzo e aprile 2020 anche per i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave e che hanno già diritto alternativamente al permesso orario o giornaliero (art. 33, comma 6, legge 104/1992)
Ho diritto ai giorni di permesso per la legge 104/1992 per più di un familiare. Di quanti giorni posso usufruire adesso?
Sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi se era possibile cumulare i due permessi in precedenza, è possibile cumulare adesso anche le relative estensioni (esempio: se prima avevi diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso hai diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).
Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso chiedere lo smart working (o lavoro agile)?
Sì. E’ un tuo diritto utilizzare in questo caso lo smart working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.
Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro in questi casi è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia). Resta comunque la possibilità di utilizzare anche i permessi della legge 104/1992 estesi a 18 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile 2020.
Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?
Sì. Fino al 30 aprile, l’assenza dal lavoro in questi casi è equiparata al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria (e quindi alla malattia).
SCUOLA
Durante la sospensione del servizio scolastico, viene garantita l’assistenza agli alunni con disabilità?
Sì. Durante la sospensione del servizio scolastico e per tutta la sua durata, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari. Queste prestazioni sono finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. I lavoratori che si spostano per fornire tali prestazioni necessitano comunque dell’autocertificazione, e devono rispettare le regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio, tanto più che le persone con disabilità possono essere soggetti ancora più fragili.
Posso chiedere dei permessi per stare a casa con mio figlio dopo la chiusura delle scuole?
Sì. Per il 2020, sono previsti congedi per i genitori di figli con disabilità grave frequentanti le scuole di ogni ordine e grado a prescindere dall’età. Possono usufruirne:
– I genitori di figli lavoratori dipendenti del settore privato. Questi hanno diritto a fruire di 15 giorni di congedo (continui o frazionati) per i quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
I genitori che hanno già fatto richiesta e alla data del 5 marzo 2020 hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale (art 33, D.Lgs n.151/2001) non devono presentare domanda. I periodi precedenti sono infatti convertiti nel Congedo COVID-19 e si ha diritto alla relativa indennità.
I genitori che intendono usufruire invece del nuovo Congedo COVID-19 possono invece presentare domanda al proprio datore di lavoro e all’INPS utilizzando la procedura di domanda già esistente.
I genitori che hanno esaurito la fruzione massima dei periodi di congedo parentale ordinario possono usufruire del Congedo COVID-19 presentando apposita domanda (eventualmente con data retroattiva fino al massimo al 5 marzo 2020) sul sito dell’INPS non appena sarà attiva la pagina per la richiesta.
– I genitori lavoratori dipendenti Pubblici. In questo caso le modalità di fruizione del Congedo COVID-19 e le relative indennità sono a cura dell’amministrazione pubblica per cui si lavora. Questi lavoratori non devono presentare domande all’INPS, ma alla propria amministrazione secondo le indicazioni fornite dalla stessa.
– I genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Questi hanno diritto a giorni di congedo, per ognuno dei quali è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata per la determinazione dell’indennità di maternità.
La domanda potrà essere presentata sul sito dell’INPS (eventualmente con data retroattiva fino al massimo al 5 marzo 2020) non appena sarà attiva la pagina per la richiesta. Nel frattempo sarà comunque possibile fruire dei Congedi COVID-19 per i quali si potrà fare domanda successivamente. Non potranno essere convertiti in Congedi COVID-19 i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti anche se fruiti durante il periodo di sospensione straordinaria dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole.
– I genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Per il congedo è riconosciuta una indennità pari al 50 percento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La domanda potrà essere presentata sul sito dell’INPS (eventualmente con data retroattiva fino al massimo al 5 marzo 2020) non appena sarà attiva la pagina per la richiesta. Nel frattempo sarà comunque possibile fruire dei Congedi COVID-19 per i quali si potrà fare domanda successivamente. Non potranno essere convertiti in Congedi COVID-19 i periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti anche se fruiti durante il periodo di sospensione straordinaria dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole.
Sono previsti bonus per le spese eccezionali di baby sitter dovute alla chiusura delle scuole?
Sì. E’ previsto un bonus ai nuclei familiari per fare fronte alle spese per baby sitter dovute alla chiusura delle scuole. Il bonus è valido le famiglie con figli frequentanti le scuole di ogni ordine e grado a prescindere dall’età. Possono usufruirne,:
– Lavoratori dipendenti del settore privato
– Lavoratori iscritti alla Gestione separata
– Lavoratori autonomi iscritti all’INPS
– Lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali)
Per queste categorie spetta un bonus fino ad un massimo di 600 euro a famiglia che viene erogato tramite il Libretto Famiglia.
– Lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari; personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza COVID-19;
Per queste categorie il bonus è erogato dall’INPS mediante il Libretto Famiglia con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo 2020 per i periodi di sospensione delle attività dei Centri. L’importo complessivo può, in questo caso, arrivare ad un massimo di 1000 euro per nucleo familiare.
Per tutte le categorie di lavoratori, il bonus potrà a breve essere richiesto sul sito web di INPS, o utilizzando la modulistica ufficiale a breve disponibile, o contattando il Contact Center Integrato di INPS (numero verde 803.164, gratuito da rete fissa, o numero 06.164.164 da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante), oppure gratuitamente tramite i patronati.
Non è possibile richiedere il bonus se:
– l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o usufruisce di strumenti di sostegno al reddito
– se è già stato richiesto il Congedo COVID-19
Il bonus può essere chiesto anche se si usufruisce dei giorni aggiuntivi di permesso retribuito (legge n.104/1992) o dei congedi parentali prolungati per i genitori di figli con disabilità grave.
SERVIZI GARANTITI
Rimarranno aperti i negozi che vendono presidi, protesi, ortesi ed ausili (es. carrozzine)?
Sì. Rimarranno aperte farmacie, negozi di ortopedica, negozi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica (incluse le parafarmacie).
Sono attivi servizi per le persone con disabilità o non autosufficienti?
Sì, sono attivi sul territorio:
– Il servizio di consegna dei farmaci a domicilio: puoi contattare il numero verde 800 06 55 10 (attivo h24, 7 giorni su 7), che a sua volta contatta il comitato della Croce rossa più vicino. I volontari, riconoscibili in uniforme, ritirano la ricetta presso lo studio medico o acquisiscono il numero NRE e il codice fiscale del destinatario e si recano in farmacia. I medicinali vengono poi consegnati in busta chiusa all’utente, che provvede a corrispondere l’eventuale costo del medicinale anticipato al farmacista dai volontari. Il servizio è completamente gratuito. Attraverso la consegna a domicilio è inoltre possibile richiedere lo scontrino fiscale da utilizzare per le detrazioni fiscali.
– Il servizio di spesa a domicilio: a favore degli anziani soli e delle persone immunodepresse. È sufficiente anche in questo caso contattare il numero verde 800 06 55 10.
– Gli operatori rispondono anche per informazioni sui comportamenti corretti da rispettare e l’iter da seguire in caso di contatto stretto con soggetti positivi. Le richieste prevedono l’intervento dei medici per una prima assistenza telefonica e per l’attivazione delle strutture ospedaliere. È disponibile un servizio di supporto psicologico per affrontare le emozioni durante il momento difficile di questa emergenza.
Tutti i servizi attivi erogati da Enti ed Associazioni sono disponibili a questa pagina.
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